Referendum, 4 risate per decidere

scheda-referendum1Secondo voi, la Costituzione deve essere accessibile a tutti, oppure la sua comprensione deve appartenere a pochi eletti?

E sempre secondo voi, è più facile ingannare i cittadini con una legge chiara oppure con una incomprensibile?

Per farsi un’idea di cosa votare al quesito referendario di domenica 4 dicembre, vi invito a confrontare l’art. 70 attualmente in vigore nella nostra Costituzione con il nuovo art. 70 proposto da Renzi. Il confronto vi aprirà gli occhi e vi mostrerà su quale simbolo apporre la vostra croce.

A parte le risate che vi farete, alla fine della lettura provate a sintetizzarne il contenuto. Qui da noi nessuno ci è riuscito.

 

ARTICOLO 70 IN VIGORE OGGI

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere

ARTICOLO 70 PROPOSTO DA RENZI

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche (NdR art. 6 Cost.), i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71 (NdR referendum popolari propositivi e d’indirizzo, ecc.), per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma (NdR modalità di attribuzione dei seggi del Senato e di elezione tra consiglieri regionali e sindaci), 80, secondo periodo (NdR autorizzazione alla ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia alla U.E.), 114, terzo comma (NdR ordinamento della Capitale), 116, terzo comma (NdR attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni di autonomia), 117, quinto (NdR norme di procedura concernenti la partecipazione delle Regioni alle decisioni volte alla formazione degli atti normativi dell’U.E.) e nono comma (NdR casi e forme di accordi delle Regioni con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato), 119, sesto comma (NdR fondo perequativo per territori con minore capacità fiscale per abitante), 120, secondo comma (NdR procedure per l’esercizio del potere sostitutivo dello Stato rispetto alle Regioni), 122, primo comma (NdR principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente, Giunta e consiglieri regionali), e 132, secondo comma (NdR aggregazione di un Comune ad altra Regione). Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma (NdR intervento della legge statale in materia riservata alla competenza regionale quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale), è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma (NdR bilancio e rendiconto consuntivo), approvati dalla Camera dei deputati sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati.

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MARCO DI MICO "LA VICENDA DI UN LAVORATORE BASTARDO"

MARCO DI MICO
“LA VICENDA DI UN LAVORATORE BASTARDO”

versione cartacea

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